Durante il Festival di Sanremo vi avevamo parlato in questo editoriale della diffida del Codacons alla Rai per quel che riguardava giuria demoscopiche e, sopratutto, l’ascolto in anteprima dei brani del Festival da parte della stampa. Oggi la questione trova fine con il Tar che boccia il ricordo del Codacons come riportato dall’ANSA.
Nella sentenza, pubblicata oggi, la quarta sezione del Tar del Lazio afferma che “è inammissibile il ricorso presentato dal Codacons contro i provvedimenti con cui la Rai ha nominato i 300 componenti della Giuria demoscopica e i 150 componenti della Giuria della sala stampa del 73/o Festival di Sanremo, andato in scena dal 7 all’11 febbraio.”
Ricordiamo che oltre a criticare la giuria demoscopica il Codacons aveva affermato che l’ascolto in anteprima da parte di parte della stampa dei brani del Festival di Sanremo, ascolto che ha coinvolto oltre 50 professionisti e non una decina come riportava l’Associazione, andava ad avvantaggiare questi nella votazione.
Il tribunale amministrativo aveva già respinto la richiesta cautelare urgente lo scorso 6 febbraio e oggi ribadisce:
“Non si possono applicare ‘le regole dell’evidenza pubblica’ invocate dal Codacons che aveva protestato in nome della ‘trasparenza’, in quanto Sanremo è da considerarsi “una manifestazione culturale, caratterizzata da finalità di spettacolo, promozione di talenti e diffusione di opere dell’ingegno musicale, organizzata in forma di competizione e presentata al pubblico sia dal vivo (in teatro) che mediante il sistema audiovisivo e radiofonico“.
In buona sostanza nella sentenza il Tar afferma “l’inesistenza di un obbligo di pubblicazione” dei criteri di formazione delle giurie in quanto si parla di una manifestazione culturale. Diverso il caso per appalti pubblici, concorsi, concessioni e altre attività che “attengono alla sfera pubblicistica dell’attività della Rai”.